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Legge 30/12/2004 n. 311

281. A partire dal 1º gennaio 2005, una quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall’enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita, nonchè da eventuali giochi di istituzione successiva a tale data, è destinata al CONI per il finanziamento dello sport.

282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali provenienti dai giochi di cui al comma 281, nonchè le modalità di trasferimento periodico dei fondi per il finanziamento del CONI, sono determinate con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d’intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, da emanare entro il 31 marzo 2005. Per il quadriennio 2005-2008, le risorse a favore del CONI sono stabilite in misura pari a 450 milioni di euro annui, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008.

283. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, al fine di assicurare l’incremento dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva e tenuto conto delle nuove modalità di finanziamento del CONI, la posta di gioco dei concorsi pronostici, prevista dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, è così rideterminata: a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; b) 50 per cento, come montepremi; c) 33,84 per cento, come imposta unica; d) 2,45 per cento, come contributo all’Istituto per il credito sportivo; e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione. Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1º gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.

284. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI di cui ai commi 281 e 282, l’aliquota dell’imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), numero

2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data cessa la corresponsione delle quote di prelievo sull’ammontare lordo delle scommesse. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1º gennaio 2005, sono acquisite dall’erario.

285. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, la posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle cor- se dei cavalli, come definita dall’articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, è così rideterminata, trovando applicazione, per la percentuale residua, la disposizione di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133: a) 57 per cento, come disponibile a vincite; b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; c) 20 per cento, come imposta unica;

d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione; e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva. A partire dalla stessa data, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI, è abrogata la lettera

a) del comma 2 dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

286. Con uno o più decreti, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonchè a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.

287. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottare nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, secondo princìpi di:

a) armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella dei concorsi pronostici;

b) economicità ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e telematiche;

c) diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale;

d) sicurezza e trasparenza del gioco nonchè tutela della buona fede dei partecipanti;

e) salvaguardia dei diritti derivanti dall’applicazione del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.

288. Ciascun concessionario per l’adduzione delle scommesse a totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla osta all’emissione della ricevuta di scommessa, nonchè per l’adduzione delle scommesse a libro al servizio centrale di registrazione utilizza e remunera i servizi di un operatore da indicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei rapporti contrattuali in corso. L’operatore deve essere in possesso di requisiti di capacità tecnica ed affidabilità economica accertati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e deve dimostrare di esse- re stato indicato da non meno di trecento concessionari. Il rapporto tra l’operatore e l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è regolato da apposita convenzione. Ove l’operatore assuma l’obbligo di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto per l’esercizio della concessione, la convenzione di cui al periodo precedente stabilisce:

a) il termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento;

b) l’anticipazione al concessionario, da parte dell’operatore, delle integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a totalizzatore vincenti, contabilizzate nel mese di cui alla lettera a);

c) la retribuzione del servizio prestato dall’operatore in misura non superiore al 2 per cento dell’ammontare delle somme versate;

d) la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario.

289. A decorrere dal 1º febbraio 2005, la posta unitaria per scommesse a libro sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro. L’importo di ciascuna scommessa non può essere inferiore a 3 euro.

290. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per una più efficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche per le transazioni relative a forme di gioco non a distanza.

291. Per le attività di diffusione e gestione di cui al comma 290, il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva del Ministro, può costituire società di scopo ovvero può procedere, attraverso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all’individuazione di uno o più soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

292. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed istantanee, con partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della posta di gioco relativamente all’erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi, nonchè i criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche.

293. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può organizzare, congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati dell’Unione europea, la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni.

294. Nel caso di cui al comma 293, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati, stabilisce la ripartizione della posta di gioco.

295. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base dello stato di previsione dei Ministeri per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ulteriormente ridotte in maniera lineare, assicurando una minore spesa pari a 700 milioni di euro per l’anno 2005 ed una minore spesa annua di 1.300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

296. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve quelle concernenti il settore universitario, oltre a quanto previsto dal comma 10, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l’anno 2005, una minore spesa di 650 milioni di euro, e, a decorrere dall’anno 2006, in modo tale da assicurare una minore spesa annua di 850 milioni di euro.

297. L’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l’anno 2005.

298. A decorrere dal 1º gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall’applicazione dell’aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonchè di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia elettrica, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalità e termini dei versamenti di cui al presente comma.

299. I trasferimenti correnti alle imprese pubbliche sono ridotti, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per gli importi di seguito indicati:

a) Ferrovie dello Stato Spa (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.8 – Ferrovie dello Stato): 90 milioni di euro per il 2005, 100 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007;

 

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